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02/07/2010 - Cesare Armellini intervistato all'ITForum di Rimini
Intervista al presidente di NAFOP Cesare Armellini a seguito della tavola rotonda sulla consulenza finanziaria indipendente organizzata all'ITForum di Rimini.
15/04/2010 - Visita il Blog di Nafop
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17/01/2010
La normativa
![]() | Il quadro normativo |
![]() | Lo scenario |
Home - La normativa
La normativa
Entro il 2010 è prevista l'operatività dell'Albo dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente.
Ecco le ultime novità normative in materia.
Il 15 gennaio 2010 la Consob ha adottato con la Delibera n. 17130 il Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria.
Regolamento Consob
Nel nuovo Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, aggiornato al 2009, è stato inserito l'art. 18 bis, relativo ai "consulenti finanziari" con il quale, in recepimento della Direttiva Europea 2004/39/CE (MiFID), viene istituzionalizzata la consulenza finanziaria indipendente.
Nel 18 bis è prevista l'istituzione dell'Albo dei Consulenti Finanziari che verrà tenuto e vigilato da un Organismo, i cui rappresentanti saranno nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
Articolo 18 bis
Nel mese di maggio 2009, è stato inoltre approvato dal Parlamento italiano anche l'art. 18 ter, che riguarda le società di consulenza finanziaria e prevede che, oltre ai consulenti finanziari persone fisiche, anche le persone giuridiche (Srl ed Spa) possano prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Tali società verranno inserite nell'Albo in un'apposita sezione ad esse dedicata.
Articolo 18 ter
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha regolato con il decreto 206 del dicembre 2008 i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari persone fisiche. A breve verranno anche comunicati dal Ministero i requisiti relativi alle persone giuridiche.
Di particolare importanza l'art. 5 del decreto (requisito di indipendenza) nel quale, tra l'altro, si prevede che "per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio".
Decreto 206 del 24/12/2008
Lo scenario di mercato
Ecco le ultime novità normative in materia.
Il 15 gennaio 2010 la Consob ha adottato con la Delibera n. 17130 il Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria.
Regolamento Consob
Nel nuovo Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, aggiornato al 2009, è stato inserito l'art. 18 bis, relativo ai "consulenti finanziari" con il quale, in recepimento della Direttiva Europea 2004/39/CE (MiFID), viene istituzionalizzata la consulenza finanziaria indipendente.
Nel 18 bis è prevista l'istituzione dell'Albo dei Consulenti Finanziari che verrà tenuto e vigilato da un Organismo, i cui rappresentanti saranno nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
Articolo 18 bis
Nel mese di maggio 2009, è stato inoltre approvato dal Parlamento italiano anche l'art. 18 ter, che riguarda le società di consulenza finanziaria e prevede che, oltre ai consulenti finanziari persone fisiche, anche le persone giuridiche (Srl ed Spa) possano prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Tali società verranno inserite nell'Albo in un'apposita sezione ad esse dedicata.
Articolo 18 ter
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha regolato con il decreto 206 del dicembre 2008 i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari persone fisiche. A breve verranno anche comunicati dal Ministero i requisiti relativi alle persone giuridiche.
Di particolare importanza l'art. 5 del decreto (requisito di indipendenza) nel quale, tra l'altro, si prevede che "per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all'Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio".
Decreto 206 del 24/12/2008
Lo scenario di mercato








